Studenti vs Fisco » Istruzioni per l’uso e consigli utili
Studenti vs Fisco - Borse di studio
La tipologia di reddito che, più frequentemente, è legata alla "formazione" è rappresentata dai redditi assimilati al lavoro dipendente.
Rientrano infatti in tale categoria le borse di studio o assegni, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, corrisposte a soggetti fiscalmente residenti, a meno che non sia prevista un'esenzione specifica.
La percezione di una borsa di studio dà origine ad un reddito "assimilato" quando il beneficiario non è legato da un rapporto di lavoro dipendente con il soggetto erogante, in quanto, altrimenti, le somme erogate si cumulano agli altri emolumenti corrisposti a titolo di lavoro dipendente.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha precisato che le borse di studio corrisposte ai "tirocinanti", danno origine a redditi "assimilati" propri perché i rapporti che i datori di lavoro pubblici e privati intrattengono con i soggetti ospitati non costituiscono rapporti di lavoro (ris. numero 95/E/2002).
Ai fini della tassazione delle borse di studio percepite da soggetti non residenti in Italia occorre verificare la residenza del soggetto erogante:
- se è residente in Italia, anche nell'ipotesi in cui l'attività di studio sia svolta all'estero, la borsa di studio è tassata in Italia (articolo 23, comma 2, lettera b del Tuir);
- se è residente in un Paese diverso dall'Italia, la borsa di studio è tassata nel Paese di residenza del percettore, salvo disposizioni contrarie stabilite nelle norme convenzionali.
Borsa di studio - Quando è un reddito esente da tassazione
La normativa speciale prevede diverse esenzioni: la borsa di studio esente non concorre alla formazione del reddito: quindi, se chi la percepisce non ha altri redditi superiori ad euro 2840 (e 51 cent), può qualificarsi familiare fiscalmente a carico.
Non costituiscono reddito le borse di studio e/o assegni corrisposti:
- dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge numero 390/1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.
- dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge numero 398/1989 per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero; l'esenzione è riconosciuta, in base all'articolo 4 Legge numero 210/1998, anche per le borse di studio attribuite per attività di ricerca post lauream non subordinate alla frequenza di un dottorato di ricerca (ris. numero 120/2010).
- nell'ambito del programma "Socrates" (esenzione prevista dall'articolo 6, comma 13 della Legge numero 488/1999) comprese le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85; al riguardo, la circolare numero 238/E/2000 ha precisato che "qualora la corresponsione delle somme medesime sia di ammontare superiore al limite indicato nella norma, le stesse concorreranno integralmente alla formazione del reddito del percettore".
- ai sensi del Dlgs numero 257/1991 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia; non fruiscono invece di esenzione le borse di studio corrisposte a favore di medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, istituite dal Dl numero 325/1994 convertito dalla Legge numero 467/1994 (ris. numero 338/2002).
- a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (Legge numero 407/1998).
- per la collaborazione ad attività di ricerca, conferite dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e dall'osservatorio vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del Dpcm numero 593/1993, dall'Enea e dall'ASI.
- dal governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali (articolo 3, comma 3 lettera d-ter del Tuir) a decorrere dal 01/01/2007; tra queste rientrano anche le borse di studio finanziate dalla Comunità europea ed erogate dalle università italiane nell'ambito del programma Erasmus Mundus (ris. numero 109/2009).
Studenti vs Fisco - Premi per particolari meriti artistici e scientifici
L'articolo 67 del Tuir, relativo ai redditi diversi, contempla una varietà di figure reddituali, non collegate tra loro, la cui unica caratteristica comune è l'apporto di un incremento di ricchezza che non trova disciplina nelle altre norme; nell'ambito applicativo dei redditi "diversi" rientrano i "premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali."
Tali premi costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
Con riferimento ai premi attribuiti per il riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali corrisposti ai soggetti non residenti l'articolo 21 del modello OCSE stabilisce la tassazione esclusiva nel paese di residenza.
Studenti vs Fisco - Deduzione per riscatto della laurea
L’articolo 10, comma 1 lettera e) del Tuir, prevede la deducibilità dal reddito dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.
Tra i contributi in questione rientrano quelli versati facoltativamente per il riscatto degli anni di università (circolare numero 7/2001).
L’Agenzia, con risoluzione numero 298/2002, ha precisato che sono deducibili anche i contributi versati ai fini della buonuscita.
La facoltà di riscatto può essere esercitata anche da chi non ha mai lavorato e non è iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria.
In questo caso, se il laureato è fiscalmente a carico di un altro soggetto, a quest’ultimo, in base all'articolo 1, comma 77, della Legge numero 247/2007 spetta la detrazione pari al 19% dell'importo pagato.
L'articolo 10, comma 1 lettera e) del Tuir, prevede la deducibilità dal reddito dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Tra i contributi in questione rientrano quelli versati facoltativamente per il riscatto degli anni di università (circolare numero 7/2001).
L'Agenzia delle entrate, con risoluzione numero 298/2002, ha precisato che sono deducibili anche i contributi versati ai fini della buonuscita. La facoltà di riscatto può essere esercitata anche da chi non ha mai lavorato e non è iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria; in questo caso, se il laureato è fiscalmente a carico di un altro soggetto, a quest'ultimo, in base all'articolo 1, comma 77, della Legge numero 247/2007 spetta la detrazione pari al 19% dell'importo pagato.
Studenti vs Fisco - Corsi/master ammessi alla detrazione
Di seguito un elenco dei corsi/master ammessi alle detrazioni:
- Corsi di specializzazione per laureati a condizione che essi siano riconosciuti dall'ordinamento universitario; non sono pertanto detraibili, per esempio, le spese sostenute per la frequenza ai corsi istituiti dagli ordini professionali per accedere agli esami di abilitazione. (circolare numero 7/1993)
- Corsi di dottorato di ricerca presso l'università. (ris. numero 11/2010)
- Corsi presso università libere; in questo caso, la circolare numero 11/1987 ha stabilito, per la determinazione dell'importo detraibile, un duplice criterio e cioè l'identità o affinità per materia con i corsi tenuti presso un'università statale e un criterio territoriale, basato sulla ricerca dei corsi equiparabili nella stessa città, o mancando in questa, in una città della stessa regione. (circolare numero 11/1987)
- Master universitari: danno luogo alla detrazione se, per durata e struttura dell'insegnamento, sono assimilabili a corsi universitari di specializzazione e sono gestiti da istituti universitari pubblici o privati.(circolare numero 101/2000)
- Corsi presso istituti o università private o straniere: sono detraibili, facendo riferimento alla spesa per la frequenza di corsi analoghi tenuti presso l'università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente e considerando come importo massimo detraibile quello del corso analogo nell'istituto statale italiano; sono escluse dal descritto beneficio, ovviamente, le spese di viaggio e alloggio. (circolare numero 95/2000)
- Corsi SSIS per l'abilitazione ad insegnare nelle scuole medie inferiori e superiori, in quanto assimilabili ai "corsi d'istruzione universitaria". (ris. numero 77/2008)
- Corsi tenuti dalle università telematiche se istituite e riconosciute con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. (ris. numero 6/2007)
- Spese per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi universitari a numero chiuso, con test di verifica della preparazione. Tali prove sono, infatti, indispensabili per accedere allo specifico corso universitario. (Ris numero 87/2008)
Le detrazioni sopra indicate seguono il principio di cassa e devono perciò essere indicate nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui le spese sono sostenute; esse spettano anche se sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, indicati nell'articolo 12 del Tuir.
Le tasse universitarie possono essere portate in detrazione dal genitore anche se lo studente è fuori corso.
Se la spesa è sostenuta per i figli, la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa.
Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se si intende ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.
Va infine precisato che la detrazione in esame deve considerarsi limitata alle sole spese per la frequenza a corsi di istruzione secondaria e universitaria, con la conseguenza che non sono detraibili le altre spese accessorie, sostenute per il compimento degli studi, quali, l'acquisto di materiale didattico (risoluzione del 17/6/1980 numero 803). Al pari, non sono detraibili i contributi pagati all'università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero (circolare numero 39/2010).
Studenti vs Fisco - Detrazioni per canoni di locazione
La normativa del Tuir (artt. 15 e 16) prevede, in caso di contratto di locazione di immobili abitativi,
alcune detrazioni a favore del conduttore; esse, ovviamente, non si cumulano: il contribuente può
scegliere quella più conveniente, sempre che sussistano le condizioni richieste dalla Legge. Devono
essere sempre rapportate alla durata del contratto ed alla percentuale di intestazione.
Studenti vs Fisco - Uno sportello per registrare i contratti di affitto
Registra il contratto di affitto, essere in regola non è mai stato così facile, questo lo spot realizzato dalla Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna, per promuovere l'avvio, a Bologna, di uno sportello dedicato agli studenti universitari per la registrazione dei contratti di locazione. Lo sportello, istituito con la collaborazione dell'Università di Bologna e del Comune di Bologna, intende fornire un servizio concreto, coinvolgendo gli studenti nell'assunzione di responsabilità che l'essere cittadini comporta. L'iniziativa ha inoltre l'obiettivo strategico di prevenire l'evasione nel settore abitativo.
Lo sportello è operativo da settembre 2010 presso il Settore Diritti allo studio, in Via delle Belle Arti 42.
Con la Legge sulla "cedolare secca" (Dlgs numero 23/2011) gli studenti hanno interesse a fare emergere "gli affitti in nero": la denuncia di una locazione "nascosta al Fisco" permette infatti all'affittuario di beneficiare di un contratto regolare della durata di quattro anni, più ulteriori quattro, con un canone di locazione (pari al triplo della rendita catastale) notevolmente inferiore a quello di mercato.
Studenti vs Fisco - Norme generali ISEE e ISEEU
Bisogna infine ricordare che per godere di prestazioni pubbliche scontate (esenzioni dai ticket sanitari, libri di testo gratuiti o semigratuiti, alcune borse di studio, agevolazioni sulle tasse universitarie, scuola bus), l'interessato deve compilare il cosiddetto modulo ISEE/ISEEU: si tratta di una autocertificazione riguardante la consistenza del patrimonio e dei redditi del proprio nucleo familiare. Successivamente, con l'assistenza di un patronato, bisogna trasmettere l'istanza all'INPS.
La dichiarazione è un atto formale che il cittadino effettua, assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.
Il controllo formale sulla veridicità di delle dichiarazioni ISEEE spetta agli enti che erogano le prestazioni (Comuni, Università ecc.). I casi dubbi vengono segnalati alla Guardia di Finanza. Sono possibili controlli sia sui redditi dichiarati, sia sull'entità del patrimonio.
Commenti e domande
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