Servizi bancari – apertura di credito


APERTURA DI CREDITO

Apertura di credito è un contratto stipulato tra la banca e il cliente, con il quale la prima si obbliga a rendere disponibile una somma di denaro per un periodo di tempo stabilito o a tempo indeterminato.

La sua funzione e’ creare una disponibilita’ finanziaria a favore di un soggetto. Questo contratto soddisfa l’esigenza di chi non abbia bisogno immediato delle somme, ma intenda utilizzarle secondo bisogni finanziari nascenti nel tempo. Il cliente e’ tenuto alla provvigione come corrispettivo per la disponibilita’ delle somme, agli interessi sulle somme utilizzate concretamente, oltre che al rimborso delle spese.

L’apertura di credito può essere:

  • assistita da garanzia reale o personale;
  • allo scoperto, ovvero senza garanzie se non quelle costituite da un credito vantato dal cliente nei confronti di terzi (ne sono un esempio gli anticipi di effetti o di fatture);

Relativamente al fattore temporale si possono avere:

  • aperture di credito a tempo determinato. In questo caso la banca può recedere dal contratto solo per giusta causa (salvo patto contrario);
  • aperture di credito a tempo indeterminato. In questo caso le parti possono recedere in qualsiasi momento, mediante preavviso nel termine previsto dal contratto o, in mancanza, in quello di 15 giorni.

Se non e’ stabilito diversamente, l’accreditato può utilizzare in piu’ volte il credito, secondo le forme in uso, e può con successivi versamenti ripristinarne l’entita’, ed eseguire i prelievi e i versamenti presso la sede della banca dove si e’ costituito il rapporto.

Se per l’apertura di credito viene data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto pur se il cliente cessa di essere debitore della banca.

Se detta garanzia diventa insufficiente, inoltre, la banca può chiederne un supplemento o la sostituzione del garante. Se il cliente non ottempera la banca può ridurre il credito o recedere dal contratto.

In tutti i casi in cui la banca receda, essa deve concedere al cliente un termine di almeno 15 giorni per la restituzione delle somme dovute.

I contratti devono indicare, a pena di nullita’:

  • il massimale e l’eventuale scadenza del credito;
  • il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonche’ le condizioni che possono determinare la modifica durante l’esecuzione del contratto stesso. Oltre a essi, nulla e’ dovuto dal consumatore;
  • le modalita’ di recesso dal contratto.

ANTICIPAZIONE BANCARIA

E’ un contratto stipulato tra banca e cliente caratterizzato dalla dazione o dalla messa a disposizione di una somma di denaro da parte della banca e dalla concessione del cliente di garanzia su merci, titoli o comunque documenti rappresentativi di merci.

Tra la somma di denaro e la garanzia deve sussistere un costante rapporto di proporzionalita’.

Puo’ essere garantita da pegno regolare (merci o titoli individuati), oppure da pegno irregolare (titoli e merci non individuati). In questo secondo caso la banca deve restituire la parte delle merci e dei titoli che eccedono l’ammontare dei crediti garantiti.

In caso di pegno regolare la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate, e il patto contrario deve essere provato per iscritto.
Il cliente, anche prima della scadenza del contratto può ritirare in parte i titoli o le merci, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate.

FIDO BANCARIO

E’ una linea di credito concessa da una banca a un operatore economico, di solito un’azienda (ma non sono esclusi piccoli fidi concessi ai privati).

Il fido si distingue dal prestito in quanto consiste nella facolta’ data al cliente di utilizzare un certo ammontare di fondi secondo modalita’ e tempi previsti dagli accordi stipulati, mentre il prestito costituisce credito effettivamente utilizzato.

Il fido può assumere diverse forme:

  • fido diretto: credito al cliente senza intermediari (es. apertura di credito in conto corrente, accettazione bancaria, le varie forme di prestito personale);
  • fido indiretto: garantito da un credito non scaduto vantato dal cliente verso terzi (es. sconto di effetti).

La concessione del fido e’ limitata dall’ammontare delle disponibilita’ liquide delle aziende di credito e dalle disposizioni impartite dalla banca Centrale, che può stabilire il fido massimo concedibile al singolo cliente in rapporto al patrimonio dell’azienda di credito.

Entro tali limiti, la banca subordina la concessione del fido al richiedente in base alle condizioni economiche, alla reputazione, alle capacita’ imprenditoriali, etc. Gli elementi di giudizio rilevanti sono forniti dal richiedente con la compilazione di un questionario.

Nel caso di prestito personale i requisiti si limitano all’esistenza di un lavoro stabile, di un reddito fisso e documentabile.

Si chiede inoltre che il cliente non sia mai stato oggetto di protesti cambiari.

FONTI NORMATIVE

Le fonti normative sono il codice civile (articolo 1842 e seguenti) ed il testo unico bancario (decreto legislativo385/93), in particolare l’articolo126

Tratto da ADUCArticolo originale

9 Maggio 2008 · Simonetta Folliero

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Stai leggendo Servizi bancari – apertura di creditoAutore Simonetta Folliero Articolo pubblicato il giorno 9 Maggio 2008 Ultima modifica effettuata il giorno 23 Luglio 2017 Classificato nelle categorie Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .

Commenti e domande

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  • elio lannutti 13 Settembre 2009 at 07:17

    Le banche italiane “taglieggiano vergognosamente” famiglie e piccole e medie imprese: ad esempio per un mutuo di 100.000 euro – afferma Elio Lannutti dell’Adusbef – il “pizzo” che il consumatore deve pagare è pari a 10.600 euro.

    Dai dati “inconfutabili forniti da Adusbef ed elaborati sugli ultimi dati Bce disponibili – dice Lannutti – emerge che un consumatore che contrae un mutuo di 100.000 euro in Italia, é costretto a pagare un differenziale di tasso di +0,61, ossia il 5,18% rispetto al 4,57% della media Ue, pagando una vera e propria taglia, un pizzo al ‘sistema bancario paramafioso ed irresponsabile’, pari a 35,32 euro al mese, 423,84 euro l’anno, con un esborso finale maggiorato di 10.600 euro, contribuendo così a retribuire bonus, stipendi, utili e malefatte comprese, dei signori ‘intoccabili’ banchieri”.