Assegnazione casa coniugale – opponibilità al terzo acquirente del diritto di abitazione
<p>Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni (Cass. civ. sez. un. 26 luglio 2002, numero 11096; Cass. civ. 10 giugno 2006, numero 12296).
Ho il diritto.di abitazione su di una casa coniugale assegnatomi in seguito alla separazione.La casa coniugale fu venduta.all asta poiche il mio ex marito non pago piu il mutuo.
La casa fu acquistata da.una società nel 2008. Fino ad oggi i giudici hanno fatto valere il mio.diritto.di abitazione ed.io.ancora adesso occupo l immobile.
L acquirente,con la nuova sentenza della cassazione dell aprile 2016,mi cita in tribunale chiedendomi €106000,00 per tutti gli anni che ho occupato l immobile,a suo dire,impropriamente.
La mia.domanda è:
Il mio diritto di abitazione non è più valido?
Come posso difendermi?
Dovrò lasciare l immobile?
Spero possiate aiutarmi
Cordiali saluti
L’epilogo della vicenda dipende da tanti fattori che qui non sono esplicitati: quelle che seguono sono le regole da tenere a mente.
Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario non paralizza il diritto del creditore di procedere con azione esecutiva di pignoramento ed espropriazione sul bene oggetto dell’assegnazione (Cassazione 12466/12).
Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, non è opponibile al creditore ipotecario che abbia iscritto la sua ipoteca sull’immobile (o notificato il pignoramento) prima dell’assegnazione (Cassazione 07776/2016).
In pratica, il creditore ipotecario può vendere all’asta l’immobile come libero, in quanto il diritto del coniuge assegnatario acquisito dopo l’iscrizione ipotecaria non può pregiudicare i diritti del titolare della garanzia reale.
Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva, per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero, ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni (Cassazione 11096/2002 a sezioni unite, 12296/2206, 25835/2017).
In altre parole, il diritto conseguente all’assegnazione della casa coniugale è opponibile sino alla sua cessazione (raggiungimento indipendenza economica figli) ove il provvedimento giudiziale sia stato trascritto prima del pignoramento. Diversamente, l’assegnazione della casa coniugale non trascritta, o trascritta dopo il pignoramento, è opponibile all’acquirente per nove anni dalla data dell’assegnazione, purché il provvedimento giudiziale di assegnazione abbia data anteriore al pignoramento stesso.