Il datore di lavoro non è tenuto ad avvertire il lavoratore dell’imminente scadenza del periodo di comporto


In assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro non ha l’onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettere al lavoratore di esercitare eventualmente la facoltà, prevista dal contratto collettivo, di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa.

La tempestività del recesso conseguente al superamento del periodo di comporto deve essere considerata in relazione all’esigenza di un ragionevole lasso di tempo che va riconosciuto al datore di lavoro perché egli possa convenientemente valutare nel suo complesso la sequenza di episodi morbosi del lavoratore in rapporto agli interessi dell’azienda.

Ne consegue che il giudizio sulla tempestivita’, o meno, del recesso non puo’ conseguire alla rigida e meccanica applicazione di criteri temporali prestabiliti, ma va condizionato, invece, ad una compiuta considerazione di ogni significativa circostanza idonea a incidere sulla valutazione datoriale circa la sostenibilità, o meno, delle assenze del lavoratore in rapporto con le esigenze dell’impresa, in un’ottica delle relazioni aziendali improntata ai canoni della reciproca lealtà e della buona fede, che comprendono, fra l’altro, la possibilità, rimessa alla valutazione dello stesso imprenditore di conservazione del posto di lavoro anche oltre il periodo di tutela predeterminato dalle parti collettive, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’impresa.

Sono questi i principi ribaditi dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 11314/15.

27 Luglio 2015 · Tullio Solinas

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Stai leggendo Il datore di lavoro non è tenuto ad avvertire il lavoratore dell’imminente scadenza del periodo di comportoAutore Tullio Solinas Articolo pubblicato il giorno 27 Luglio 2015 Ultima modifica effettuata il giorno 4 Agosto 2017 Classificato nelle categorie , Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .

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