Ritardo nella portabilità del mutuo – Il risarcimento incombe sulla banca cedente
Nel caso la portabilità del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.
Infatti, la legge 3 agosto 2009, numero 102 impone alla banca cedente un’obbligazione risarcitoria in favore del cliente, derivante dal ritardo nel perfezionamento della procedura di portabilità del mutuo.
Al fine di valutare poi l’entità del ritardo, la lettera della norma è chiara nell'individuare il momento iniziale del decorso del termine di trenta giorni nella richiesta di avvio delle procedure di collaborazione interbancaria rivolta dalla banca cessionaria alla banca cedente.
Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria qualora il ritardo sia verosimilmente dovuto a cause imputabili a quest’ultima.
Così ha statuito l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 667 del primo aprile 2011.
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