Loredana Pavolini

L’accordo con il creditore consiste, in genere, nello stabilire la cifra ritenuta congrua per saldare il credito rimasto insoddisfatto (comprensivo di capitale iniziale, tassi di interesse moratori, spese legali sostenute per il recupero coattivo), il tasso di interesse legale da applicare nel caso in cui si voglia fruire della dilazione dei tempi di pagamento con rate di importo fisso, la modalità di applicazione degli interessi a ciascuna rata (metodo alla francese, ad esempio).

Tutto questi parametri concordati danno luogo a quello che si identifica come piano di ammortamento del debito che riporta la scadenza di ciascuna rata, l’importo da pagare alla scadenza e la ripartizione di ciascuna rata in quota capitale e quota interessi.

E’ lo strumento che deve essere obbligatoriamente allegato ad ogni contratto di prestito o al rimborso successivo di un prestito rimasto insoddisfatto per qualche tempo.

Fra le clausole del contratto dovrebbe trovarsi anche quella che esclude la novazione nel senso che, se non si completa il piano di ammortamento (pagando fino all’ultima rata), tutto quanto parzialmente versato costituirà solo un acconto rispetto al credito insoddisfatto originario (quello non rimborsato dal papà) sulla base del quale si partirà per cercare un nuovo accordo che, naturalmente, risulterà più esoso rispetto a quello che non è stato portato a termine.

Dunque, l’unica cosa da fare è chiedere alla parte creditrice, o all’avvocato che ne cura gli interessi, sia il contratto di rimborso, sia il piano di ammortamento allegato all’accordo di rimborso del credito. Per il resto è completamente inutile fare illazioni o formulare ipotesi.


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