L’articolo 555 del codice civile stabilisce che le donazioni effettuate in vita dal de cuius, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre (la quota disponibile), sono soggette a riduzione, fino alla quota disponibile medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
Il successivo articolo 559, sempre riguardo alle donazioni effettuate in vita dal de cuius, dispone che bisogna iniziare a ridurre la donazione più recente, fino a risalire a quelle anteriori.
Se le donazioni sono contemporanee, queste devono essere ridotte in proporzione, salvo che il donante abbia stabilito un ordine di preferenza.
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