Piero Ciottoli

Secondo quanto disposto dall’articolo 2648 del codice civile, il notaio deve procedere alla trascrizione dei legati che abbiano ad oggetto diritti immobiliari. In altre parole, con la trascrizione nei Registri Immobiliari si rende pubblico l’atto (il testamento) riguardante il trasferimento della proprietà dell’immobile.

Peraltro l’articolo 649 del codice civile stabilisce che, quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore.

Chiunque desideri vendere un immobile di cui sia entrato in possesso per legato, deve accertarsi che il notaio abbia trascritto l’atto in base al quale viene trasferita al legatario la proprietà dell’immobile che fu del testatore.

La dichiarazione di successione e la trascrizione del relativo certificato hanno, invece, una valenza esclusivamente fiscale e, per espressa previsione normativa, non producono alcun effetto civilistico: con la domanda di voltura, in pratica, il contribuente comunica all’Agenzia che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona ma un’altra.


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