In riferimento a questa discussione, prima di effettuare ricorso all’ABF che è la strada migliore rispetto all’avvio di una causa civile, ricordiamo che è necessario presentare formale reclamo alla CRIF ed attendere la loro risposta per almeno un mese.
Riteniamo che l’evento rilevante per la riapertura della segnalazione sia stato proprio il raggiungimento dell’accordo a saldo stralcio raggiunto con il creditore, obbligato a rinnovare per legge la segnalazione in CR (Centrale Rischi della Banca d’Italia) e a riaprire, da contratto di adesione, quella nella CRIF, Sistema di Informazione Creditizia (SIC) a cui il creditore aderisce, invece, volontariamente.
Ebbene, nel reclamo formale alla CRIF, da presentare rigorosamente con raccomandata AR, va specificato che è vero, il creditore può riaprire la segnalazione in presenza di eventi rilevanti quali il rimborso a saldo stralcio del credito rimasto insoddisfatto, ma:
- la segnalazione riaperta deve contenere l’annotazione a margine circa l’intervenuto accordo di chiusura a saldo stralcio della posizione debitoria;
- la segnalazione riaperta non può restare visibile, comunque decorsi anni 5 (cinque) dalla chiusura del contratto risalente al 31 dicembre 2015.
Siamo ragionevolmente convinti che la CRIF cancellerà volontariamente la cancellazione della segnalazione di cui si discute una volta pervenutole il reclamo.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.