Le riparazioni di piccola manutenzione, devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, e sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, mentre le riparazioni riconducibili a vetustà degli impianti o al caso fortuito spettano, invece, al locatore. Così, in sostanza, recita l’articolo 1609 del codice civile.
Ora il problema è questo: il foro rilevato nel serbatoio della caldaia per la produzione di acqua calda e l’alimentazione del sistema di riscaldamento ambientale, è stato causato da vetustà dell’impianto o dall’uso che si è fatto della caldaia?
Nella situazione affrontata la decisione sull’accollo delle spese di riparazione non può che essere affidata al buon senso: sarebbe salomonica, nella fattispecie, la ripartizione della spesa sostenuta al 50% fra inquilino e locatore.
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