La questione è già stata ampiamente affrontata qui, e certo la risposta allo stesso problema non cambia se il quesito viene riproposto 19 giorni dopo, a normativa invariata.
Abbiamo già detto che ai sensi dell’articolo 1292 del codice civile l’obbligazione è in solido e forse servirà approfondire il concetto di obbligazione in solido: l’obbligazione è solidale quando più soggetti debitori, in questo caso conduttore e locatore dell’appartamento, sono obbligati alla corresponsione della medesima prestazione (l’imposta di registro del contratto di locazione) nei confronti del creditore (l’Agenzia delle Entrate).
Il vantaggio per il creditore di una obbligazione solidale è che egli potrà richiedere l’intero adempimento della obbligazione a ciascun debitore, e l’adempimento libera anche gli atri condebitori rimasti inadempienti.
Una volta che il conduttore abbia deciso di adempiere all’obbligo solidale pagando per intero l’imposta con ravvedimento operoso, qualora il locatore non accettasse di decurtare dal canone di locazione la quota dell’imposta a suo carico, il conduttore potrà agire in sede legale, nei confronti del locatore, per ottenere la restituzione della metà di quanto versato con F24, ovvero della metà dell’importo necessario alla registrazione del contratto di locazione: naturalmente sempre che riesca a dimostrare che l’accordo era quello di pagare a metà l’imposta (chi e in che misura deve sobbarcarsi l’onere del pagamento dell’imposta di registro è un aspetto regolato, di solito, da apposita clausola del contratto di locazione).
Quello che sicuramente non si può fare, se non a rischio di essere considerati morosi per insufficiente versamento di uno o più canoni di locazione è decurtare unilateralmente la metà dell’imposta versata da quanto mensilmente pattuito e dovuto al conduttore.
Forse converrà accordarsi prima con gli eredi del vecchio locatore defunto, ricordando loro che c’è questa imposta in sospeso e che si può procedere con ravvedimento operoso per evitare future sanzioni.
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