Il creditore (indipendentemente dal fatto che sia una curatela fallimentare) ha ottenuto dal giudice il riconoscimento di un credito X nei confronti del debitore inadempiente: a questo punto la chiusura del fallimento è irrilevante per il debitore.
Il creditore con il titolo esecutivo che gli è stato riconosciuto ha ottenuto, per il momento, il pignoramento del quinto della retribuzione mensile del debitore, per il tempo necessario al rimborso del credito azionato.
Qualora il debitore cambiasse datore di lavoro, il creditore (o un suo erede) continuerà a perseguire il rimborso del credito che gli è stato riconosciuto con pignoramento dello stipendio presso il nuovo datore di lavoro.
Quando il debitore inadempiente andrà in pensione, e il rimborso del credito X non fosse stato ancora concluso, il creditore (o un suo erede) avvierà il pignoramento della pensione presso l’INPS.
Dopo il decesso del debitore (di qui a cent’anni) il creditore (o un suo erede), qualora il credito X dovuto risultasse ancora insoddisfatto, perseguirà gli eredi del debitore che non avranno rinunciato all’eredità.
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