Tullio Solinas

Diciamo, per capirci, che la lavoratrice ha sottoscritto con l’azienda A un contratto di lavoro a tempo determinato che si conclude a giugno 2022: successivamente decide di presentare le dimissioni dall’azienda A, sottoscrivendo un nuovo contratto di lavoro con l’azienda B.

La lavoratrice non avrà problemi a percepire la NASpI dopo la fine contrattuale del rapporto di lavoro a tempo determinato con l’azienda B, qualora il termine del contratto con l’azienda B sia successivo a quello in cui si sarebbe esaurito, da contratto, il rapporto di lavoro intrapreso con l’azienda A e, se saranno, naturalmente, rispettati gli ulteriori requisiti:

– almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione (naturalmente, non si tiene più conto dei periodi contributivi per i quali è già stata erogata una prestazione di disoccupazione);
– trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione (anche qui, naturalmente, non si tiene più conto dei periodi contributivi per i quali è già stata erogata una prestazione di disoccupazione).


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