Simonetta Folliero

Per un assegno messo in pagamento ma privo di autorizzazione entro 20 giorni (nel caso di assegni privi di copertura, il termine è di 60 giorni) decorrenti dalla data di presentazione del titolo allo sportello è necessario presentare alla banca, presso cui è intrattenuto il rapporto di conto corrente, la quietanza autenticata attestante l’avvenuto pagamento al beneficiario dell’importo facciale dell’assegno maggiorato di una penale pari al 10% dell’importo facciale. Bisognerà poi corrispondere alla banca le spese sostenute per la levata del protesto e quelle, eventuali, derivanti dalla emissione di un modulo di assegno proveniente da un carnet non associato al conto corrente in essere. Questa la procedura per evitare la segnalazione in CAI, la revoca semestrale della possibilità di emettere assegni nonché la segnalazione al Prefetto per le sanzioni amministrative che riterrà di comminare al titolare del conto corrente su cui è stato tratto l’assegno non autorizzato.


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