Paolo Rastelli

La procedura standard prevede la notifica del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del debitore: quest’ultimo, entro trenta giorni dalla data di notifica, può comunicare con apposito modulo, che il veicolo che Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) intende sottoporre a fermo amministrativo é un bene strumentale all’esercizio della propria attività di lavoratore autonomo, allegando la documentazione richiesta.

E’ anche possibile, laddove il fermo risultasse già iscritto, che il debitore esattoriale chieda la cancellazione del provvedimento motivando che il veicolo è bene strumentale all’esercizio della sua professione.

In entrambi i casi, la richiesta proviene dal debitore e riguarda il fermo amministrativo iscritto sul veicolo di proprietà del debitore.

Invece, la richiesta di cancellazione del fermo amministrativo non può essere inoltrata da chi, consapevolmente o inconsapevolmente, ha acquistato dal debitore esattoriale il veicolo sottoposto a fermo amministrativo: se il precedente proprietario fosse stato un soggetto privo dei requisiti per ottenere la cancellazione del provvedimento si tratterebbe di una procedura finalizzata ad eludere lo scopo per cui il fermo amministrativo è stato applicato, ovvero quello di indurre il debitore esattoriale a saldare le proprie pendenze con AdER.

In poche parole, l’unico modo per cancellare il fermo amministrativo gravante sul veicolo acquistato è quello di pagare il debito a carico dell’ex proprietario che ha originato l’iscrizione di fermo amministrativo.


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