Il concetto da comprendere è che il creditore non può servirsi del pignoramento del contro corrente del debitore inadempiente per pignorare la sua pensione: se dunque, la prima volta, il creditore pignora il conto corrente cointestato al debitore, ammesso che su quel conto corrente il debitore accrediti la sola pensione, le volte successive l’eventuale pignoramento potrà essere dichiarato illegittimo su ricorso al giudice dell’esecuzione. Il creditore dovrà necessariamente pignorare la pensione del debitore inadempiente presso l’INPS.
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