Quando si esamina un evento o un comportamento passato, si deve applicare sempre la normativa contemporanea all’evento o al comportamento in esame (ratione temporis), anche se successivamente al periodo osservato la normativa è stata modificata in senso più favorevole al cittadino. Dunque, quando nel 2021 si esamina un evento verificatosi o un comportamento tenuto dal 2007 al 2013 si deve applicare la normativa vigente fra il 2007 e il 2013, oggetto di violazione. Non farlo significherebbe consentire una disparità di trattamento nei confronti dei cittadini che alle disposizioni di legge ratione temporis si attennero e/o modificare i provvedimenti amministrativi e giudiziali a suo tempo adottati ed eventualmente anche passati in giudicato. Insomma, sarebbe un gran bel casino.
Altri, invece, ritengono che l’interpretazione appena esposta non sia corrette e che Il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum, con la conseguenza che la legittimità degli atti del procedimento deve essere valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui l’atto terminale, ovvero l’atto che conclude una autonoma fase del procedimento, è stato adottato. (Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 17 febbraio 2020, n. 1199). Quindi norma vigente dell’avvio e conclusione procedimento amministrativo in questione è D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019).
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