Giorgio Valli

Al momento del trasferimento di proprietà, in sede di atto notarile, alla plusvalenza da cessione dell’immobile (differenza fra importo di vendita e importo di acquisto) può essere applicata un’imposta sostitutiva del 26%. Questo tipo di tassazione è alternativo alla tassazione ordinaria IRPEF che il venditore può scegliere.

Se l’immobile è ricevuto in donazione, la tassa sulla plusvalenza non è dovuta: tuttavia, l’operazione, sotto un aspetto fiscale, può presentare alcuni rischi. Infatti, l’Agenzia delle Entrate tende a qualificare questa operazione come un’elusione: un illecito tributario, a fronte del quale al donante e al donatario potrebbero essere applicate rilevanti sanzioni economiche (oltre, ovviamente, al richiesto pagamento delle tasse in origine dovute).

Il venditore non è tenuto a versare altre imposte, oltre alla eventuale tassa sulla plusvalenza.


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