Dobbiamo innanzitutto premettere che Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) può pignorare il conto corrente intestato o cointestato al debitore inadempiente seguendo due procedure: l’articolo 72 bis del DPR 602 1973 o il pignoramento presso terzi ex articolo 543 del codice di procedura civile. Va poi precisato che la notifica del pignoramento ex articolo 543 del codice di procedura civile (o dell’ordine diretto di pagamento ex articolo 72 bis del DPR 602/2973) viene effettuata, pressoché contemporaneamente, al debitore esecutato e al terzo pignorato.
Fino a quando il debitore trova i soldi sul conto corrente soggetto a ordine di pagamento diretto o fino a quando il conto corrente non viene bloccato dal terzo pignorato (Banca o Poste Italiane) in attesa del decreto di assegnazione giudiziale (procedura ex articolo 543 del codice di procedura civile), egli può sempre prelevare il prelevabile.
Quando il debitore ha una pensione già pignorata dall’INPS, il rateo della pensione al netto della trattenuta del quinto operata dall’INPS supera l’importo massimo dell’assegno sociale moltiplicato per tre e viene accreditato su un conto corrente subito dopo sottoposto a pignoramento o ad un ordine di pagamento diretto da parte di AdER, il debitore ha due alternative: ricorrere al giudice dell’esecuzione per pretendere di ricevere l’intero importo accreditato in conto corrente (senza decurtazione della parte eccedente tre volte l’assegno sociale) oppure accettare la decurtazione della parte eccedente tre volte l’assegno sociale.
Nei mesi successivi il problema non si presenta perché il creditore non potrà pignorare la pensione accreditata dopo la notifica dell’atto di pignoramento ex articolo 543 del codice di procedura civile o dell’ordine diretto di pagamento ex articolo 72 bis del DPR 602/1973.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.