Senza entrare nel merito della questione (ma la normativa vigente vieta le penali per recesso anticipato) diciamo solo che:
– la società cessionaria che ha rilevato il credito deve dimostrare al debitore, tramite esibizione della lettera di cessione dello specifico credito, il diritto di esigere quanto richiesto, altrimenti si tratta di estorsione;
– l’insorgenza del credito deve essere dimostrata dall’esibizione del contratto nonché da copia della lettera con cui il cliente ha esercitato il recesso anticipato.
Da un approfondimento delle modalità di pagamento potrebbe pure emergere l’intervenuta prescrizione quinquennale della debenza.
In ogni caso, allo stato attuale considerando anche che la richiesta di saldare il debito è stata trasmessa per posta ordinaria, la pretesa può essere tranquillamente cestinata.
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