Paolo Rastelli

L’articolo 48 bis (disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del DPR 602/1973 stabilisce che le amministrazioni pubbliche (quindi anche l’INPS) prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario é inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Il medesimo articolo specifica anche che la disposizione non si applica alle aziende o società che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento.

Per analogia, la persona fisica che abbia ottenuto la dilazione del debito esattoriale non verrà sottoposta al controllo di cui all’articolo 48 bis. Nella fattispecie, dall’importo spettante per l’anticipazione NASpI non verràere trattenuto l’importo necessario a soddisfare il credito vantato dalla Pubblica Amministrazione (quello residuo qualora fosse in corso una dilazione).

In pratica però, per aggirare la disposizione e stare tranquilli, si dovrebbe adempiere al piano di dilazione fino a quando l’importo residuo dovuto non scenderà sotto la soglia di cinquemila euro.


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