Annapaola Ferri

L’articolo 564 del codice civile prevede che il legittimario che abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario possa chiedere la riduzione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, salvo che le donazioni siano state fatte a favore di persone chiamate come coeredi che abbiano rinunziato all’eredità.

L’inventario è redatto dal notaio che è responsabile del corretto inserimento di tutti i beni caduti in successione. Per inciso, nell’inventario non possono essere (per ovvie ragioni) inseriti i debiti che potrebbero emergere in futuro, nè eventuali donazioni effettuate in vita dal de cuius che sono oggetto di collazione per i legittimari o di azione giudiziale di riduzione per gli altri beneficiari in sede di divisione ereditaria.

I debiti che emergono man mano, dopo la divisione ereditaria e prima della prescrizione (non noti al momento della valutazione del passivo ereditario), sono proprio quelli che pro quota saranno saldati dall’erede che ha accettato con beneficio di inventario, nei limiti di quanto ricevuto.

Quando si parla di giudizio, bisognerebbe indicare a quale tipologia di giudizio si fa riferimento.


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