Carla Benvenuto

Mentre chi accetta l’eredità non può successivamente rinunciare (Semel heres, semper heres cioè una volta erede, erede per sempre), chi rinuncia all’eredità, può ripensarci ed accettarla successivamente, tuttavia, a precise, ovvie condizioni.

L’articolo 525 del codice civile stabilisce, infatti, che fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati.

Nella fattispecie, ipotizzato che B non abbia acquisito anche la quota spettante a C per accrescimento, e che, sempre per accrescimento, gli altri coeredi non abbiano accettato la quota rinunciata da B, il genitore A potrà acquisire il 50% della quota a cui aveva inizialmente rinunciato: ricordiamo che l’istituto dell’accrescimento opera automaticamente a favore dei coeredi che abbiano accettato l’eredità.


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