Simone di Saintjust

Il coniuge non debitore in comunione dei beni risponde fino al 50% del debito contratto dal coniuge debitore, a meno che non riesca a dimostrare che i soldi del prestito sono stati impiegati dal coniuge debitore per acquistare beni e servizi ad esclusivo uso personale.

Il creditore del coniuge debitore può pignorare la pensione del coniuge non debitore per soddisfare la metà dell’importo da quest’ultimo non rimborsato.

Talvolta il creditore del coniuge debitore procede dapprima al pignoramento del conto corrente del coniuge non debitore in comunione dei beni nel tentativo di ottenere soddisfazione per la metà del credito vantato e poi procede, per recuperare l’eventuale credito residuo, al pignoramento della pensione presso INPS, per la parte che eccede il minimo vitale, della pensione del coniuge non debitore.

Dopo il pignoramento della pensione, il coniuge non debitore può depositare la pensione al netto della trattenuta su un proprio conto corrente, senza timore di subire un ulteriore pignoramento del conto corrente azionato dal medesimo creditore.


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