Il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e per i crediti di lavoro, gestito dall’INPS, interviene ad erogare il TFR e le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto in sostituzione del datore di lavoro insolvente.
Nell’ipotesi di società datrice di lavoro non soggetta alle procedure fallimentari (stiamo esaminando questa ipotesi) e qualora lei non abbia prestato servizio con la società cessionaria, ma abbia presentato le dimissioni alla società cedente, il requisito per l’intervento del Fondo è l’insufficienza delle garanzie patrimoniali della datrice di lavoro cedente a seguito dell’esecuzione forzata: il requisito si realizza quando il lavoratore provi di aver tentato di realizzare il proprio credito in modo serio e adeguato ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona dello stesso.
Ora il problema è rappresentato dal fatto che il suo datore di lavoro è una azienda srl unipersonale e non una persona fisica: la cosa da fare subito è pertanto quella di affidarsi ad un avvocato o ad una associazione sindacale per ottenere un decreto ingiuntivo dal Tribunale del lavoro territorialmente competente.
Dovrà cercare di escutere la società a responsabilità limitata datrice di lavoro e solo dopo inutili tentativi portati a termine potrà rivolgersi all’INPS per ottenere il TFR maturato e l’ultimo stipendio non versato.
Per completezza, ricordiamo che una srl non è soggetta alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo qualora dimostri il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
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