Marzia Ciunfrini

La questione andrebbe esposta in maniera più precisa: il prestito per cessione del quinto dello stipendio (o della pensione) deve essere sempre accompagnato (per legge) da una polizza vita che comporti l’estinzione del debito residuo in caso di premorienza del cedente.

Evidentemente, si tratta solo di una ipotesi, suo padre si dimise dal posto di lavoro dipendente durante il rimborso del prestito dietro cessione del quinto, lasciando un residuo non coperto dal Trattamento di Fine Rapporto fino a quel momento maturato.

In ogni caso, per sapere se lei sarà obbligata in qualità di erede a rimborsare i 12 mila euro pretesi dalla cessionaria, bisogna innanzitutto capire se lei abbia accettato, esplicitamente o tacitamente, l’eredità lasciata dal genitore defunto.

Quindi bisognerebbe sapere se lei conviveva con il genitore defunto al momento del decesso oppure se lei abbia assunto atteggiamenti e/o azioni che un soggetto potrebbe compiere solo in qualità di erede, e che esprimono la volontà (tacita) di accettare l’eredità, come ad esempio: l’avvio di una causa giudiziale volta ad ottenere la divisione ereditaria, il pagamento di debiti ereditari, volture catastali eccetera.

Altrimenti, il diritto di rinunciare all’eredità può essere esercitato entro dieci anni dal giorno della morte del defunto.

In pratica: se la figlia del defunto non ha accettato l’eredità, ella può ancora rinunciare, evitando così l’obbligo di dover rimborsare il debito residuo rimasto a carico del proprio genitore defunto nel 2014.


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