Una comunicazione per posta semplice non è assimilabile ad una notifica: l’articolo 1334 del codice civile stabilisce che gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
Addirittura, come sancito dalla sentenza della Corte di cassazione 12822/2016, la presunzione di conoscenza di un atto, del quale sia contestato il suo arrivo a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento di notifica.
Insomma, nessuno potrà contestarle l’affermazione secondo la quale nessuna comunicazione le sia finora pervenuta dal Consorzio Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla.
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