Giorgio Martini

La regola generale prevede che nel trasferimento dell’azienda i creditori aziendali possono contare sulla responsabilità sia dell’alienante che dell’acquirente, entrambi obbligati in solido.

La previsione della solidarietà dell’acquirente dell’azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell’azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non dell’alienante: sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l’acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell’azienda.

Tanto premesso, il debito maturato nel 2014 con il Comune deve essere coperto dalla compagine sociale cedente, nei limiti, almeno, di quanto percepito con la cessione, fermo restando la responsabilità solidale del socio acquirente.

In più, va osservato che la notifica della cartella esattoriale, effettuata correttamente al socio unipersonale cedente nel 2014, è tardiva se, e solo se, i dati riportati nel Registro delle Imprese nel 2017, in particolare l’indirizzo della sede sociale, risultavano correttamente aggiornati.


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