Piero Ciottoli

Anche nella circolare MEF da lei citata (3/DF 2012) alle pagine 10 ed 11 veniva riportato che per abitazione principale si deve intendere l’immobile nel quale il possessore il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

In altri termini il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell’abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l’immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente, ponendo fine, anche in questo caso, alle problematiche applicative che sulla questione hanno interessato l’ ICI. La disposizione in commento precisa, inoltre, che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti. Lo scopo di tale norma è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all ‘applicazione delle agevolazioni per l’abitazione principale, e, quindi, la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l’abitazione principale e per le relative pertinenze.

Pertanto, la sua interpretazione circa il fatto che la circolare 3/DF 2012 consentisse una interpretazione elusiva dell’IMU è assolutamente arbitraria e priva di ogni fondamento giuridico. In pratica, già in quella circolare veniva chiarito che due coniugi possono ben possedere ciascuno un immobile in due comuni diversi (per ragioni di lavoro o altro), ma per ottenere per entrambi l’esenzione IMU, doveva essere garantita la dimora del proprietario in ciascuno degli appartamenti (ad esempio, il marito per motivi di lavoro, era costretto e risiedere e dimorare nel proprio appartamento ubicato in un Comune diverso da quello in cui la moglie risultava essere proprietaria dell’unità abitativa di residenza).

Quindi nulla di nuovo sotto il sole, con la sentenza della Corte di Cassazione 20130/2020: purtroppo lei evade l’IMU dovuta da anni. Può decidere di iniziare a pagare dal 2020 (intera annualità) e poi incrociare la dita nella speranza che nel 2021 non le vengano notificati avvisi di accertamento per le annualità precedenti (dal 2016 al 2019).


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