L’articolo 2874 del codice civile stabilisce che se la somma determinata dal creditore nell’iscrizione eccede di un quinto quella dovuta, può ottenersi la riduzione dell’ipoteca.
Il debitore, dunque, può, a proprie spese, chiedere ad Agenza delle Entrate Riscossione di ridurre l’importo garantito da ipoteca iscritta sull’immobile alienato, dal momento che il credito a suo tempo azionato, per il quale fu avviata la procedura cautelare, è diminuito del 50%.
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