Semplicemente i soldi versati fuori tempo massimo saranno considerati un anticipo rispetto all’importo che sarà, comunque, intimato con cartella esattoriale o ingiunzione fiscale (importo gravato da sanzioni e interessi di mora).
Ma ciò non accade in automatico, nel senso che è poi necessario che il soggetto obbligato si rechi agli sportelli comunali competenti per la gestione del tributo, esibendo la cartella o l’ingiunzione insieme all’attestazione di quanto già versato, per ottenere uno sgravio parziale rispetto alla somma intimata coattivamente.
Se ne deduce allora che, una volta inutilmente decorso il termine dei 60 giorni utili per l’adempimento previsto dall’avviso di accertamento del tributo locale TASI, conviene attendere pazientemente che il Comune si faccia vivo per pretendere il dovuto.
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