Piero Ciottoli

In seguito a decreto ingiuntivo del 2012 il creditore ha iscritto ipoteca giudiziale su due immobili: sono state, poi, avviate azioni esecutive con pignoramento dei due immobili nel 2016.

Con l’espropriazione, la vendita all’asta ed il decreto di trasferimento della proprietà relativa al primo dei due immobili risalente all’ottobre 2018, ci si è accorti che il ricavato dell’alienazione coattiva era sufficiente a coprire il debito garantito per cui il giudice, con il consenso del creditore ipotecario, ha provveduto d’ufficio, in base al disposto dell’articolo 2872 del codice civile a disporre restrizione dell’ipoteca su uno solo (il primo) dei due immobili con le annotazioni 930 e 931 del giugno 2019 e le annotazioni 1198 e 1199 dell’agosto 2019; liberando, sostanzialmente, il secondo immobile, di proprietà del debitore sottoposto ad azione esecutiva, dal vincolo ipotecario.

Maggiori dettagli si potrebbero ottenere, per ricostruire la vicenda, prendendo visione del contenuto di ciascuna annotazione.


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