Rosaria Proietti

Il testamento olografo è valido, fra l’altro, se il contenuto dell’atto con la volontà del testatore non ha subito integrazioni dopo la sottoscrizione.

L’articolo 602 del codice civile stabilisce che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

Il senso della norma di cui al comma secondo, ovvero la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni va intesa nel senso che se la firma è posta nel corpo dell’atto, sono valide solo le disposizioni che precedono la sottoscrizione, così come chiarito da giurisprudenza costante.

La chiusura del rigo successivo con una linea, impedisce la contraffazione, mediante integrazioni successive apocrife. E quindi, la sottoscrizione a margine del documento non rende di per sé, impugnabile il testamento per presunta contraffazione.


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