Giorgio Valli

I contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione ter entro il 30 aprile 2019 e non hanno pagato la prima o unica rata scaduta lo scorso 31 luglio 2019, possono rimettersi in regola, saldando quanto dovuto entro il 30 novembre 2019.

È quanto stabilisce l’articolo 37 del Decreto Legge 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019.

Si ricorda che la scadenza del 30 novembre, coincidente con la giornata festiva del sabato, slitta a lunedì 2 dicembre 2019.

Anche i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione bis (D.L. n. 148/2017) e che sono rientrati automaticamente nella rottamazione ter, beneficeranno della riapertura dei termini.

Grazie alle previsioni dell’articolo 37, anche coloro che hanno saldato la prima o unica rata oltre il termine previsto del 31 luglio, non perderanno i benefici della “rottamazione-ter” e potranno proseguire, laddove previsto, con il piano dei pagamenti.

Il bollettino di pagamento della prima o unica rata è allegato alla Comunicazione delle somme dovute, già inviata ai contribuenti che hanno fatto domanda di adesione alla Rottamazione ter entro lo scorso 30 aprile e potrà essere utilizzato per il pagamento.

Per i pagamenti, oltre al servizio Paga online, è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.

Per informazioni e assistenza è disponibile il numero unico di Agenzia delle entrate-Riscossione (06 01 01).


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