Giuseppe Pennuto

Il decreto legge 69/2013 prevede che il conteggio dei cinque giorni dalla notifica del verbale di violazione, entro i quali è possibile risparmiare il 30% dell’importo della sanzione amministrativa, decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato notificato il verbale. Se il quinto giorno cade di domenica o in altro giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo (il sabato è considerato feriale). Inoltre, se il verbale è inviato per posta ma il destinatario, al momento della consegna, risulta assente, il termine di cinque giorni inizierà a decorrere dall’effettivo ritiro del documento in giacenza presso l’ufficio postale (si ricorda che il ritiro deve avvenire al massimo entro il decimo giorno di deposito).

Attenzione: se l’eccesso di velocità consiste nell’aver superato il limite massimo consentito di oltre 40 km/h non è possibile fruire dello sconto del 30% sull’importo complessivamente dovuto.

Va ricordato inoltre che l’articolo 206 del Codice della strada prevede che il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto non ha valore quale pagamento ai fini dell’estinzione dell’obbligazione. La somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell’obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo (da affidare alla riscossione coattiva del concessionario) è pari alla differenza tra quella dovuta e l’acconto fornito.

Questo vale soprattutto per quanti pagano la multa con il 30% di sconto dopo il quinto giorno dalla notifica del verbale.


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