Annapaola Ferri

Lei può semplicemente vendere l’immobile al prezzo di mercato al netto del debito residuo con l’acquirente che si accolla il mutuo o estingue l’ipoteca.

Qualora stimasse troppo lunghi i tempi per trovare un acquirente e temesse che, nel frattempo, non pagando le rate, la banca possa risolvere unilateralmente il contratto di mutuo, decretare la Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT) per il mutuatario e avviare il pignoramento dell’immobile, allora può sfruttare la legge 3/2012 per la composizione delle crisi da sovraindebitamento: l’articolo 14 ter consente di chiedere ed ottenere dal giudice la possibilità di liquidazione volontaria (non coattiva) dei beni di proprietà.

Il giudice, che accoglie la domanda di procedura di liquidazione proposta dal creditore, nomina un liquidatore e dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive.

Il debitore interessato a presentare istanza ex legge 3/2012 al Tribunale territorialmente competente può rivolgersi direttamente all’organismo di composizione della crisi competente per il territorio, individuato negli elenchi ufficiali degli organismi abilitati a gestire la composizione delle crisi da sovraindebitamento predisposto dal Ministero della Giustizia (questo il link).


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