Marzia Ciunfrini

La domanda di revocazione della donazione per ingratitudine (articolo 801 del codice civile) non può essere proposta che quando il donatario abbia ucciso o tentato di uccidere il donante, il coniuge, un discendente o un ascendente di questo o abbia denunciato costoro infondatamente o abbia testimoniato falsamente contro di loro per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni.

Altro motivo di accoglimento giudiziale della domanda di revocazione della donazione si ha quando il donatario si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433 del codice civile.

Ricordiamo che l’articolo 433 del codice civile prevede che all’obbligo di prestare gli alimenti ad un soggetto indigente sono tenuti, nell’ordine, il coniuge ed i figli.

Se lei è vedovo, oppure coniugato, ma il coniuge non ha i mezzi per prestarle gli alimenti, può provare ad ottenere la revocazione della donazione a sua figlia. Ma, non sarà una passeggiata (occorrerà tempo e denaro).


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