Giorgio Valli

Gli infissi sono beni significativi: su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Ad esempio: costo totale dell’intervento (di manutenzione ordinaria e straordinaria) per 10 mila euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa di installazione di beni significativi (infissi), 2 mila euro;
b) costo dei beni significativi (infissi), 8 mila euro.

Si applica l’aliquota agevolata IVA al 10% su duemila euro, ovvero sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10.000 – 8.000 = 2.000). Sul valore residuo degli infissi (6.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

Non si può applicare l’Iva agevolata al 10% ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori.

Ecco perché la prestazione lavorativa della ditta che esegue lavori di muratura non può essere ricompresa nel calcolo della differenza fra tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi.


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