Annapaola Ferri

Finalmente l’Agenzia delle Entrate mi ha consegnato oggi la copia della relata di notifica. Orbene, da essa risulta che la consegna della cartella esattoriale non è stata effettuata a causa dell’indirizzo insufficiente e che il messo notificatore ha depositato il plico presso la Casa Comunale. Nella predetta relata si fa menzione di una visura che sarebbe stata effettuata a maggio di quest’anno (il tentativo di notifica risale al 3 settembre scorso) e di “irreperibilità assoluta” per indirizzo insufficiente, privo del numero civico (ma riportante l’isolato e la scala).

L’indirizzo è ben noto all’Amministrazione finanziaria e non solo a quest’ultima, tanto è vero che ho sempre regolarmente ricevuto atti e raccomandate dall’Agenzia delle Entrate, dalla ex Equitalia e da altre amministrazioni. Tale indirizzo risulta nell’anagrafe cittadina, e solo da pochi anni il Comune ha provveduto all’assegnazione dei numeri civici, senza però aggiornare i propri archivi. Ciò, come detto, non ha mai comportato problemi agli abitanti del quartiere per la notifica degli atti.

In buona sostanza il messo notificatore si è basato sulla mera visura che riporta l’indirizzo noto all’AdE per giungere alla conclusione di dichiarare l’irreperibilità assoluta del sottoscritto. Sarebbe bastato chiedere ad uno dei portieri o ai negozianti in zona, per l’esatta individuazione dello stabile, tanto più che la via in cui abito non è particolarmente grande. Di tale indagine non vi è menzione.

Al di là del fatto che la cartella andrebbe impugnata nel merito perché ritengo le somme non dovute (irpef per un periodo in cui io non ho prodotto alcun reddito), vorrei a questo punto impugnare in primis l’estratto di ruolo per irregolare notifica della cartella. Cosa mi consigliate?

Le consigliamo di consultare un tributarista: il ricorso che eccepisce l’omessa notifica della due cartelle esattoriali può essere vantaggioso per il ricorrente solo se sono decorsi i termini di decadenza per la notifica delle cartelle esattoriali stesse (o degli avvisi di accertamento esecutivi) inerenti la pretesa azionata.

Altrimenti, si rischia di sanare, con il ricorso, la nullità degli atti non notificati, ed allora bisognerà entrare necessariamente nel merito della pretesa erariale di Agenzia delle Entrate. A quel punto, se non si hanno validi motivi di impugnazione, si rischia di buttar via soldi per parcelle e contributo unificato (ed essere comunque costretti a pagare quanto preteso).

Ormai, ha acceduto ufficialmente agli atti e non può posticipare l’eventuale ricorso, ma deve presentarlo entro i termini di legge, essendo venuto comunque a conoscenza delle pretese erariali.


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