Per beneficiare della definizione agevolata dei debiti erariali a saldo stralcio è necessario presentare la DSU/ISEE: essendo lei residente all’estero, anche se iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), non può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per ottenere, dall’INPS, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Potrebbe farlo solo se fosse coniugato e il coniuge risiedesse in Italia.
Potrà beneficiare, comunque, della rottamazione ter, pagando solo il capitale dovuto, senza sconti, ma anche senza sanzioni ed interessi maturati nel tempo. La proroga al 31 luglio 2019 si estende, infatti, ad entrambe le soluzioni di definizione agevolata.
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