Giovanni Napoletano

Innanzitutto, diciamo che non vige alcuna norma che impone, per la disdetta del contratto riguardante la fornitura di servizi di fonia ed accesso ad internet (ADSL), l’utilizzo del modulo predisposto dalla società fornitrice.

Si può inviare alla società fornitrice dei servizi, con raccomandata AR, una qualsiasi comunicazione in forma libera che esprima chiaramente la volontà di recedere dal contratto stipulato dal defunto: in pratica, può essere utilizzato il contenuto del modulo di recesso predisposto da TIM (con le indicazioni utili ad identificare il contratto in essere e l’ubicazione del punto cliente terminale) apportando alcune modifiche ed integrazioni.

Chi sottoscrive deve essere il coniuge superstite del defunto ma, in qualità di proprietario/conduttore della casa in cui è stata rinvenuta la borchia (ovvero, il punto fisico di accesso del cliente per la fruizione dei servizi). Va evidenziato che, esaminando le carte del defunto e le fatture a lui ancora indirizzate, è emersa l’esistenza del contratto stipulato dal defunto per i servizi di fonia ed internet e che, dal momento del decesso, tali servizi non sono stati più utilizzati. Volendo, si può anche aggiungere che tutti i chiamati all’eredità del de cuius hanno rinunciato.

Si tratta di una comunicazione improntata esclusivamente a rapporti di correttezza con la TIM da parte del soggetto proprietario/conduttore dell’unità abitativa dove è stata attestata la borchia (in effetti il proprietario/conduttore dell’unità abitativa potrebbe anche non conoscere chi sia l’operatore). In nessun caso la TIM potrà esigere, dai chiamati all’eredità che hanno rinunciato (siano essi figli o coniuge superstite), importi arretrati o fatture emesse successivamente al decesso del titolare del contratto per la fornitura dei servizi erogati.


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