Rosaria Proietti

Sono riuscito a trovare la notifica dell’ingiunzione (16/05/2018): mi sorge un solo dubbio e cioè che la data riportata sul documento di ingiunzione è 22/03/2018 mentre la data dell’atto di pignoramento è 10/05/2019, quindi dopo oltre 12 mesi. Quest’ultimo atto è comunque ancora valido?

Il precetto, incluso, come già abbiamo accennato, nel titolo esecutivo (ingiunzione fiscale) in tema di riscossione coattiva esattoriale, diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notifica non è iniziata l’esecuzione (articolo 481 del codice di procedura civile).

Quindi l’atto di pignoramento notificato il 10 maggio 2019 non è valido, dal momento che si basa su un precetto inefficace (salva l’eventualità che precedentemente le sia stato notificato un nuovo avviso di ingiunzione, anche per compiuta giacenza, che svolge l’equipollente ruolo di rinnovo del precetto).

Pertanto, nella fattispecie il creditore esattoriale dovrà inoltrare un nuovo avviso di ingiunzione e, nell’ipotesi di persistente inadempimento, dovrà avviare una nuova azione esecutiva (pignoramento, espropriazione o assegnazione). La speranza è che le notifiche vadano correttamente in porto.


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