Stefano Iambrenghi

L’ingiunzione fiscale che si presume omessa, nell’ipotesi di inadempimento dopo i 60 giorni concessi per il pagamento, svolge sia le funzioni di precetto che di titolo esecutivo. In soldoni, a partire dal 61.mo giorno successivo alla notifica dell’atto, il pignoramento del debitore è legittimo senza l’ulteriore esigenza di notifica del precetto.

Il punto della questione, pertanto, è capire se l’atto propedeutico al pignoramento sia stato, o meno, correttamente notificato al debitore. Vale la pena ricordare, in proposito, che l’ingiunzione fiscale può essere notificata per compiuta giacenza presso l’ufficio postale (se il tentativo di consegna viene effettuato dal postino) o presso l’ufficio comunale preposto al cosiddetto albo pretorio (se il tentativo di consegna viene effettuato dal messo comunale, dall’ufficiale giudiziario o da un ufficiale della riscossione), in occasione di una temporanea, occasionale, assenza del destinatario dal luogo di residenza o dal domicilio fiscale dove l’atto era stata spedito (in pratica l’ingiunzione fiscale può ritenersi correttamente notificata anche all’insaputa del debitore che si disinteressa a ritirare l’atto).

Per sciogliere il dubbio, l’unico mezzo a disposizione è quello di recarsi presso il concessionario locale della riscossione (la società che ha chiesto il pignoramento) e chiedere, con formale accesso agli atti, copia delle relate di notifica dei provvedimenti a lei notificati a partire dal gennaio 2018.

Così potrà verificare effettivamente come stanno le cose ed eventualmente, con l’ausilio di un avvocato, presentare ricorso al giudice delle esecuzioni presso il tribunale territorialmente competente (ex articolo 615 del codice di procedura civile), finalizzato ad ottenere l’annullamento dell’atto di pignoramento in mancanza di un titolo esecutivo legittimo (l’ingiunzione fiscale che si presume notificata a maggio 2018) invece accertato come mai effettivamente e/o validamente notificato al debitore sottoposto ad azione esecutiva.


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