Cominciamo col dire che chi le ha consigliato di opporsi ad una decreto ingiuntivo in assenza di possibili reali contestazioni sulla debenza, o era un ignorante oppure, peggio, agiva in malafede per un tornaconto personale (ad esempio, un avvocato che si dichiara disponibile a presentare opposizione in tribunale). Il più delle volte non conviene corrispondere parcelle di professionisti per avere, al massimo, quaranta giorni di tempo in più per la notifica del precetto.
Sgombriamo poi il campo da un’altra percezione errata, quella secondo la quale il datore di lavoro possa agire, motu proprio, per posticipare il pagamento delle rate del prestito dietro cessione del quinto o del prestito delega (il doppio quinto) oppure possa disporre la riduzione delle stesse. Non è il datore di lavoro a dover salvaguardare il prelievo dalla busta paga in modo da lasciare almeno la metà dello stipendio netto al debitore lavoratore dipendente: ci deve pensare il giudice osservando la normativa vigente.
Il datore di lavoro viene indicato come terzo pignorato in ragione del fatto che è, appunto, un soggetto passivo il quale deve adempiere, punto per punto, alle decisioni del giudice adito dal creditore procedente.
Viene coinvolto nel procedimento, suo malgrado, esclusivamente in qualità di debitore, a sua volta, del debitore escusso e non svolge alcun ruolo attivo, se non nel rappresentare al giudice la situazione del proprio dipendente in termini di cessioni del quinto e pignoramenti in corso.
E veniamo al merito della questione: come accennato, la legge prevede che al debitore a cui si pignora lo stipendio deve essere lasciata almeno la metà della busta paga, considerata al netto degli oneri fiscali e contributivi, ma al lordo dei pignoramenti, della cessione del quinto e del prestito delega.
Il problema risiede nel fatto che per verificare se lo stipendio residuo lasciato disponibile al debitore risulti pari o superiore alla metà dello stipendio percepito, si considera solo l’importo destinato a servire la cessione del quinto (non il prestito delega da lei indicato come doppio quinto) e quello relativo alle trattenute per pignoramento in corso. Inoltre, da quanto si capisce, sul suo stipendio opera una trattenuta di 350 euro per crediti alimentari, ex articolo 8 della legge 898/1970 e/o per ordine diretto di pagamento ex articolo 156 del codice civile la quale, purtroppo, non viene considerata alla stregua di pignoramento in corso e non lo è in punta di diritto: alcuni Tribunali (ma non in tutti) lo equiparano ad un pignoramento e stabiliscono in conseguenza l’ulteriore quota da sottrarre allo stipendio quando un nuovo creditore bussa alla porta. Ma il gioco funziona solo se il creditore leso non si opponga alla decisione.
Per capirci: il suo stipendio è di 1400 euro al netto degli oneri fiscali e contributivi: la metà di 1400 euro è 700 euro: poiché dalla busta paga vengono prelevati al momento solo 270 euro per cessione del quinto ci sono, nel peggiore dei casi, altri 700 – 270 euro = 430 di capienza per un pignoramento del quinto (280 euro) da assegnare alla prima finanziaria insoddisfatta che si muovesse giudizialmente.
Poi se è fortunato, il giudice adito potrebbe considerare come pignoramento la ritenuta diretta per credito alimentare e come una cessione del quinto anche il prestito delega (doppio quinto): in questo caso non ci sarebbe alcuna capienza per l’eventuale finanziaria procedente. Ma, in una simile ipotesi favorevole al debitore, il giudice decidente, per evitare che il creditore dichiarato incapiente possa rivolgersi, con successo, al giudice delle esecuzioni, dispone la riduzione delle rate per cession del quinto e del prestito delega per fare spazio al prelievo destinato alla finanziaria. Ma si tratta di un terno al lotto, un evento fortunato e non un diritto del debitore esecutato. Peraltro una riduzione della rata del prestito delega si traduce in un onere ulteriore per il datore di lavoro: infatti il prestito delega non è regolato per legge. Si tratta, sostanzialmente, di un impegno personale che assume il datore di lavoro, il quale sarà costretto ad anticipare di suo, al creditore che ha concesso il doppio quinto, l’importo della rata eventualmente decurtata dal giudice.
Infine, giusto per rendere chiaro il quadro normativo di riferimento, aggiungiamo pure che il giudice chiamato a decidere, nel quantificare l’entità del prelievo da applicare alla busta paga del debitore esecutato deve tener conto delle norme di legge generali (articolo 545 del codice di procedura civile) nonché di leggi speciali, quale il Decreto del Presidente della Repubblica 180/1950, afferente il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti pubblici. O, al massimo, può interpretare qualche norma in senso favorevole al dipendente debitore (assimilare un ordine diretto per crediti alimentari ad un pignoramento ed un prestito delega ad una cessione del quinto), ma non può certamente tener conto di situazioni riguardanti le condizioni di salute del debitore o gli oneri (mutuo o canone di locazione, tasse, spese sanitarie, spese per corsi di studio dei figli) a cui egli è chiamato ad adempiere. La ragione è semplice: il creditore procedente insoddisfatto ricorrerebbe impugnando la decisione sulla base della circostanza, per intenderci, che il giudice non può fare il generoso, commuovendosi per la situazione in cui versa il debitore escusso, comprimendo il diritto legittimo del creditore procedente che punta a veder restituito il credito erogato e mai rimborsato (A Roma si direbbe, con una perifrasi che rende il concetto, anche se politicamente scorretta e affetta da conclamata omofobia, che il giudice non può fare il frocio con il culo altrui).
La buona notizia, dopo tante cattive, è che solo il primo creditore procedente potrà ottenere una fetta di stipendio: il secondo dovrà attendere che venga rimborsato integralmente il primo prima di attingere alla busta paga del creditore: infatti l’articolo 545 del codice di procedura civile dispone che per crediti ordinari (prestiti non rimborsati a banche e finanziarie) la percentuale massima di prelievo dallo stipendio non può eccedere il 20%. se si rivolgono contemporaneamente al Tribunale il giudice potrebbe anche decidere di assegnare il 10% a ciascuno dei due.
Il consiglio dopo tanta fuffa? L’articolo 480 del codice di procedura civile dispone che il precetto deve contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della legge 3/2012, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Si tratta, comunque, di una procedura (quella prevista dalla legge 3/2012) che deve essere adottata dal debitore in occasione della notifica del precetto e non dopo la notifica dell’atto di pignoramento presso il datore di lavoro.
Questo link consente di accedere al registro gestito dal Ministero della Giustizia dove è possibile reperire l’elenco degli organismi abilitati alla composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché tutti i dati di contatto, per ottenere adeguata assistenza nella presentazione di piano del consumatore presso il Tribunale territorialmente competente.
Si potrà cercare l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) più vicino al luogo in cui il debitore vive e lavora, semplicemente effettuando una ricerca su Google (o altri motori) con chiave OCC in aggiunta alla provincia o alla regione prescelta.
Questa può essere la soluzione: proporre al giudice preposto a comporre la crisi da sovraindebitamento, con il supporto degli organismi OCC, un piano del consumatore che, tenuto conto della oggettiva situazione in cui versa il debitore, porti ad una rimodulazione dei piani di rientro relativi alle esposizioni debitorie a cui non si riesce più a far fronte con quanto residua dallo stipendio, con rate mensili sostenibili in base alle attuali esigenze di sussistenza del ricorrente.
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