Giorgio Valli

In materia di IRPEF, per gli anni di imposta anteriori al primo gennaio 2016, la questione è regolata dall’articolo 43 (termine per gli accertamenti) del DPR 602/1973, secondo il quale gli avvisi di accertamento IRPEF devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione IRPEF o di presentazione di dichiarazione IRPEF nulla l’avviso di accertamento può essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Per quanto riguarda l’IVA, della questione posta se ne occupa l’articolo 57 del DPR 633/1972, che per gli anni di imposta anteriori al primo gennaio 2016, stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione IVA o di presentazione di dichiarazione IVA nulla, sempre per gli anni di imposta anteriori al primo gennaio 2016, l’avviso di accertamento può essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.


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