Andrebbero (urgentemente) saldate le bollette per la fornitura di gas recapitate in data 11 giugno 2019 da Enel per e-mail ordinaria, che costituisce il metodo tradizionale alternativo per trasmettere le fatture al cliente quando, come talvolta accade, i servizi postali non svolgono correttamente il lavoro a cui sono preposti e quelli bancari fanno fatica ad implementare le giuste procedure di addebito permanente.
Non è possibile eccepire il ritardo intervenuto nella spedizione delle bollette relative alla fornitura di gas (nè tantomento contestare l’omesso inserimento delle stesse nell’area personale del sito) per motivarne il mancato pagamento, anche qualora ci si accorgesse che gli accordi perfezionati in sede conciliativa non fossero stati rispettati.
Una volta ricalcolati gli importi in fattura tenendo conto dello scomputo delle spese di voltura e della lettura iniziale concordata (qualora non già accreditati nelle fatture emesse), il maggiore esborso eventuale, nonchè l’indennizzo pattuito in sede di conciliazione, può essere oggetto di precetto (intimazione ad adempiere ex articolo 480 del codice di procedura civile) da notificare ad Enel Energia per l’avvio di un’azione esecutiva finalizzata al recupero di quanto ingiustamente pagato e/o non ottenuto a titolo di risarcimento del danno nonchè per esigere le spese legali sostenute per la procedura di riscossione coattiva del dovuto.
L’accordo stipulato in sede di Conciliazione, infatti, ha valore di titolo esecutivo con il quale il cliente può precettare la società fornitrice per ottenere ottemperanza agli accordi sottoscritti e farli valere (senza obbligo di sottoporre la questione al vaglio del giudice), qualora non applicati con le fatture relative al gas già emesse: voltura retrodatata con lettura iniziale concordata, scomputo delle spese di voltura e adempimento per gli indennizzi concordati in sede di conciliazione. Se non ha conservato copia del verbale di conciliazione può consultare il fascicolo online oppure contattare il numero verde 800166654.
La questione dei canoni TV addebitati e non dovuti, invece, andrebbe attentamente approfondita e riguarderebbe un contenzioso con Agenzia delle Entrate, posto che Enel Energia svolge, in questo contesto, esclusivamente il mero ruolo di agente della riscossione del canone TV (si tratta di una partita di giro) e che, probabilmente l’esenzione non è stata concessa rimanendo valida, per il fornitore di energia elettrica, la presunzione legale di possesso dell’apparecchio come dettato dalla normativa vigente.
Pertanto, in assenza di adeguati elementi di valutazione e nelle more di ulteriori verifiche e accertamenti, dovrebbero essere corrisposti, comunque, anche i circa 30 euro richiesti per il canone TV. L’istanza di rimborso di tale voce (nonchè della quota di canone TV versata nell’aprile 2019) dovrebbe essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate.
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