Come recita l’articolo 1803 del codice civile, il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il successivo articolo 1804 del codice specifica, poi, che il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento del danno.
Peraltro, i giudici della Corte di Cassazione (sentenza 4976/1997) hanno stabilito che il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per effetto, ad esempio in relazione al godimento di un immobile, del versamento di una somma periodica, a carico del comodatario, a titolo di rimborso spese per il comodante, la cui entità lasci ragionevolmente escludere la dissimulazione di un sottostante contratto di locazione.
Concludendo, il comodatario non ha diritto alcuno al rimborso delle spese già sostenute, può essere costretto a rilasciare l’appartamento di cui beneficia in caso di violazione degli obblighi di custodia finalizzati al non deperimento del bene comodato e, volendo, se più gli piace, può ritenere che quanto versato possa essere inquadrato come rata periodica di rimborso al comodante per gli oneri che quest’ultimo dovrebbe affrontare per consentire al comodatario il godimento dell’immobile (esempio ristrutturazione del palazzo, riparazione delle tubature dell’acqua in caso di guasto, eccetera).
Qualora il comodatario ritenesse di non trarre vantaggio dallo status quo, è libero di recedere dal contratto di comodato.
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