La legge 3/2012 per la composizione delle crisi da sovraindebitamento prevede che il debitore possa chiedere la liquidazione volontaria di tutti i suoi beni. Non è, però, concesso che il debitore possa saldare parzialmente i propri debiti tenendo fuori dalla procedura uno o più immobili di proprietà.
Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni già sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell’organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.
Il vantaggio della procedura è che il bene viene venduto a prezzo di mercato e non all’asta a seguito della procedura di pignoramento. Inoltre è possibile ottenere dal giudice, in presenza di determinati requisiti, l’esdebitazione da un eventuale debito residuo.
Questo link consente di accedere al registro gestito dal Ministero della Giustizia dove è possibile reperire l’elenco degli organismi abilitati alla composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché tutti i dati di contatto, per ottenere adeguata assistenza nella presentazione di piano del consumatore, con liquidazione volontaria dei beni del debitore, presso il Tribunale territorialmente competente.
Si potrà cercare l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) più vicino al luogo in cui il debitore vive e lavora, semplicemente effettuando una ricerca su Google (o altri motori) con chiave OCC in aggiunta alla provincia o alla regione prescelta.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.