Marzia Ciunfrini

Ho già inviato ufficiale giudiziario, ma il debitore nel giorno del pignoramento non si fa trovare a domicilio. E’ contumace e mi ride in faccia.

Bisogna essere determinati e pazienti: dopo un certo numero di tentativi di pignoramento andati a vuoto, l’avvocato può chiedere l’intervento della forza pubblica e del fabbro per aprire la porta di casa. Certo, bisogna affrontare ulteriori spese, ma non basta assentarsi da casa per evitare l’esecuzione forzata.

E, comunque, bisogna vigilare che l’ufficiale giudiziario non avverta il debitore del giorno e dell’ora in cui comincerà le operazioni di pignoramento (prassi illegittima, troppo spesso utilizzata in Italia). La visita dell’ufficiale giudiziario deve essere improvvisa: dopo la notifica del precetto ogni giorno ed ora è buono per poter procedere al pignoramento, ad esclusione dei giorni festivi nonchè prima delle sette e dopo le nove di sera (articoli 519 e 147 del codice di procedura civile).

L’articolo 533 del codice di procedura civile spiega poi che L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro. Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.


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