Annapaola Ferri

Deve semplicemente stipulare un contrattino di comodato d’uso, ristretto ad uno specifico locale arredato dell’appartamento (meglio se con planimetria allegata ed identificazione dell’ambiente riservato all’ospite), con l’elenco del mobilio installato nello spazio ad uso esclusivo e indicazione dei servizi comuni concessi in uso condiviso. Il contratto va poi registrato all’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, va ricordato che l’ufficiale giudiziario non è tenuto necessariamente a prendere visione della documentazione esibita dal debitore escusso (attività che è, infatti, delegata esclusivamente al giudice): infatti, in un eventuale pignoramento presso la residenza del debitore vige il principio di presunzione legale di proprietà, nel senso che tutto quanto di pignorabile è rintracciabile presso la residenza (o il domicilio) del debitore viene ritenuto (presuntivamente) essere di proprietà del debitore. E, la residenza è formalmente estesa a tutti i locali indicati nella certificazione anagrafica.

Per capirci, ove mai, nonostante l’esibizione del contratto di comodato registrato in data certa (prima della notifica dell’atto di pignoramento), l’ufficiale giudiziario procedesse comunque al pignoramento di mobili, suppellettili ed elettrodomestici concessi in uso al debitore sottoposto ad azione esecutiva, il proprietario effettivo (la sua ex moglie) dovrà ricorrere (con il supporto di un avvocato) al giudice dell’esecuzione del tribunale territorialmente competente per chiedere, ed ottenere, la liberazione dei beni pignorati.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.